Onorevoli Colleghi! - In una situazione di «emergenza criminalità» si fa più forte il desiderio di sicurezza. Da più parti si leva la richiesta di maggiori controlli territoriali e di tutela della persona e dei suoi beni, sia morali sia materiali.
Attualmente le Forze dell'ordine non sono in grado di garantire al massimo il controllo della criminalità: l'emergenza dell'immigrazione clandestina sulle nostre coste ha assorbito numerosi reparti di esse, lasciando poco coperti altri settori (lotta all'usura, ai sequestri, pattugliamento nelle ore notturne, eccetera). L'impegno e la lotta alla criminalità mafiosa da parte delle Forze dell'ordine, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, che hanno portato ad innumerevoli successi, hanno contribuito alla diminuzione di tale criminalità a scapito della cosiddetta «microcriminalità», per l'impossibilità di controllare al meglio il territorio.
In questo quadro si colloca l'esigenza di dare una disciplina chiara e completa alla materia della vigilanza privata e delle guardie giurate, che a tutt'oggi è regolata, in gran parte, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526. La normativa, certamente completa relativamente